Italicum: bocciato il ballottaggio, resta il premio di maggioranza

ROMA – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il ballottaggio e cambiato la norma per l’attribuzione del collegio in caso di pluricandidature nell’Italicum: non sarà più il capolista eletto a scegliere, ma un sorteggio.

La Consulta si è espressa sulla legittimità della legge elettorale approvata nel 2015 dal governo guidato da Matteo Renzi. I giudici si sono pronunciati sui dubbi di costituzionalità sollevati da 5 tribunali (Trieste, Messina, Genova, Perugia e Torino) sui punti chiave della legge. “All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”, spiega la Corte costituzionale nella nota diffusa sulla sentenza sull’Italicum.

Il testo con la decisione Corte Costituzionale
Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalita’ del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.

Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.

Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.
All’esito della sentenza, la legge elettorale suscettibile di immediata applicazione..

La Corte ha quindi accolto le questioni, sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono, nonché quella relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in piu’ collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione: sarà un sorteggio a decidere.

“A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità – si legge infatti nella nota diramata dalla Consulta – sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’articolo 85 del dpr 361 del 1957”.

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