Respinti dal Tar i ricorsi avverso le decisioni della Commissione elettorale circondariale

tar_calabria_1Tutti respinti i ricorsi presentati davanti al Tar della Calabria avverso le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza relative ad esclusioni di liste e/o candidati.

In particolare, il Tar della Calabria (sezione prima, Presidente Vincenzo Salamone, Giovanni Iannini Consigliere Estensore, Francesco Tallaro Referendario) ha ritenuto corretto l’operato della Commissione per:

1) l’esclusione dalla lista “Cosenza Sempre Più” dei candidati alla carica di consigliere comunale Maurizio Apa, Alessandra De Marco, Francesca Greco, Floranna Malizia, Antonio Pellegrino, Filippo Tosti, in quanto le sottoscrizioni apposte in calce agli atti di accettazione della candidatura erano state autenticate non già da un funzionario del Comune di Cosenza, bensì da responsabili amministrativi di Comuni diversi da quello di Cosenza;

2) la ricusazione della lista “Hettaruzzu Hebdò” collegata al candidato Sindaco Vincenzo Iaconianni detto “Guru”, in quanto il numero di candidati alla carica di consigliere comunale era inferiore a quello minimo prescritto dalla legge, dopo quattro candidati alla carica di consigliere comunale (Elena Ricucci, Francesco Greco, Lorenzo Saltelli, Raffaele del Monaco) erano stati depennati dalla lista elettorale in quanto le sottoscrizioni da essi apposte in calce gli atti di accettazione della candidatura erano state autenticate non già da un funzionario del Comune di Cosenza, bensì bensì da responsabili amministrativi di Comuni diversi da quello di Cosenza;

3) l’esclusione dalla lista “Partito della Rivoluzione – Sgarbi” dei candidati alla carica di consigliere comunale Enrica Vulcano, Johanna Ginevra, Alessandra Filice. Anche in questo caso le sottoscrizioni da essi apposte in calce gli atti di accettazione della candidatura sono state autenticate non già da un funzionario del Comune di Cosenza, bensì da responsabili amministrativi di Comuni diversi da quello di Cosenza.

4) l’esclusione del candidato Ricca Giuliano dalla Lista “Cosenza in Comune”, collegata con la candidatura a Sindaco di Valerio Formisani, in quanto non era stata ritenuta valida la dichiarazione di accettazione della candidatura del Ricca, essendo stata la relativa autentica effettuata dal funzionario dei servizi amministrativi dell’Ufficio demografico n. 3 Sestri del Comune di Genova;

Per tutti i quattro ricorsi sopra riportati il Tar ha specificato che:
“in sede di autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni amministrative, l’art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53, applicabile alla fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 456), non consente che i funzionari incaricati dal Sindaco possano svolgere funzioni di autenticazione i cui effetti si producano al di fuori dell’ente locale nel quale sono incardinati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2015 n. 2527)”.

Inoltre, “i sottoscrittori interessati non si sono tempestivamente avvalsi della facoltà di produrre “nuovi documenti” direttamente dinanzi alla Commissione elettorale”.

5) la non ammissione della Lista “Cosenza Popolare”, collegata al candidato sindaco Enzo Paolini. La Commissione aveva respinto la lista rilevando che “tutti i trentadue candidati alla carica di consigliere comunale presenti nella Lista hanno reso una dichiarazione non corretta di insussistenza di cause di incandidabilità, essendosi fatto riferimento all’ormai abrogato art. 58 del d.lgs. n. 267/2000, anziché al vigente art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.”

Il TAR ha ritenuto infondate le ragioni dei ricorrenti ed ha quindi rigettato il ricorso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *