Scuole in Calabria, il Tar sospende l’ordinanza di chiusura della Regione

Il Tar ha deciso di sospendere l’ordinanza con cui la Regione aveva disposto la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado dal 16 al 28 novembre. Il Tar ha accolto l’istanza di un gruppo di genitori di Paola avverso il provvedimento di chiusura delle scuole del presidente f.f. Nino Spirlì.

Resteranno, però, in vigore le ordinanza emesse da alcuni sindaci: in questi comuni, infatti, proseguirà la didattica a distanza nonostante la decisione del Tar.

Il Tar ha ritenuto sussistente “il requisito del ‘periculum’ avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente” sui ragazzi. L’istruttoria posta a base dell’ordinanza regionale, secondo la decisione del Tar, è stata redatta “senza certezza del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e il verificarsi dei contagi, stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è ‘complicato’). L’istruttoria – scrive nell’ordinanza il presidente del Tar Giancarlo Pennetti – oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli del Dpcm e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale, estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse, delle attività didattiche in presenza senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della ‘connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici'”. Elementi che per il Tar conducono “alla conclusione che la correlazione e comunque – quand’anche esistente – la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza ‘de qua’”.

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