Le ordinanze di Occhiuto per la notte di Capodanno

COSENZA – Il Sindaco Mario Occhiuto ha firmato tre ordinanze, tutte finalizzate ad eliminare quegli elementi di pericolosità che possono compromettere la sicurezza dei cittadini durante i festeggiamenti per il Capodanno.

La prima vieta la somministrazione e la vendita da asporto, dalle ore 22 del 31 dicembre 2017 alle ore 6 del 1° gennaio 2018, di qualunque tipo di bevanda che sia contenuta in recipienti di vetro e metallo, così come in contenitori, anche di plastica, che abbiano un tappo. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi e al loro smaltimento. La stessa ordinanza vieta di introdurre, consumare o detenere nelle aree pubbliche bevande in vetro e lattina e bottiglie/contenitori chiusi con tappo o altro sistema rigido. Vietati infine la vendita, somministrazione e consumo di bevande superalcoliche, indipendentemente dal contenitore.

La seconda ordinanza si applica invece a tutta l’area compresa tra piazza dei Bruzi e piazza Bilotti ed è finalizzata ad eliminare elementi di intralcio e consentire, dunque, la partecipazione al concerto in condizioni di sicurezza. Pertanto, dalle ore 10 del 31 dicembre 2017 alle ore 6 del 1° gennaio 2018 è sospesa sulla suddetta area qualunque concessione di occupazione di suolo pubblico con la rimozione totale di tavoli e sedie e comunque di ogni altro ingombro, in modo da rendere l’area completamente libera da intralci.

L’ultima è l’ordinanza – in vigore fino al 7 gennaio 2018, che vieta su tutto il territorio comunale l’utilizzo e la vendita di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico non conforme alla normativa vigente; – l’utilizzo di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico – mortaretti, petardi, o simili, anche se di libera vendita – in luogo pubblico o in luogo privato da cui possano cadere su luoghi pubblici; – l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, fatte salve le licenze previste dalla normativa di settore; – l’utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette.

Inoltre, è vietata la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico non autorizzato alla libera vendita ferme restando le limitazioni di legge alla vendita ai minori di tali tipi di prodotti.

Infine, è fatto divieto a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private: finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentire a chicchessia l’uso delle dette aree private per la effettuazione degli spari vietati dall’ordinanza.

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