Addio al bicameralismo, nasce il ‘Senato dei 100’

camera_dei_deputatiROMA – Il ddl riforme costituzionali supera il giro di boa dell’iter parlamentare. Con il via libera di oggi da parte dell’aula di Montecitorio, si conclude infatti la prima doppia approvazione conforme del testo nei due rami del Parlamento, dopo che il Senato ha modificato il testo del provvedimento.

Ora il ddl dovrà superare la seconda votazione conforme, ovvero senza alcuna modifica, tornando – trascorsi tre mesi – all’esame di palazzo Madama e, successivamente, alla Camera.

Queste le principali novità introdotte dal ddl Boschi:

– FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO – Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed e’ l’unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attività del Governo

– IL NUOVO SENATO DEI 100 – Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. I futuri senatori saranno scelti, in conformità alle decisioni assunte dagli elettori, dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale che dovrà essere varata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrerà dopo che si sarà svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono fare piu’ di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.

– DURATA DEL MANDATO E PREROGATIVE – La durata del mandato dei nuovi senatori e’ pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Conservano l’immunità parlamentare e non ricevono alcuna indennità parlamentare, mantengono invece quella che hanno in qualità di sindaco o di consigliere regionale. Resta l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

– LA FORMAZIONE DELLE LEGGI – Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati con l’Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questo puo’ disporne l’esame se, entro dieci giorni, lo richiede un terzo dei suoi componenti. Il Senato puo’ anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche al testo. Su queste e’ la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti

– ARRIVA LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI – Il regolamento della Camera dei deputati conterrà anche una disciplina dello statuto delle opposizioni.

– PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – Per l’elezione del Colle il quorum necessario nelle prime tre votazioni e’ dei due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta votazione servono i tre quinti dell’assemblea. Dalla settima ai tre quinti dei votanti. Non sarà piu’ il presidente del Senato a sostituire ad interim il Capo dello Stato. Toccherà al presidente della Camera.

– GIUDICI COSTITUZIONALI – I giudici della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento nominare, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato e Camera: due li eleggerà il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essere eletti e’ dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti.

– TITOLO V – Non c’e’ piu’ legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di ‘supremazià con la quale si prevede che, su proposta del Governo, una legge dello Stato possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell’interesse nazionale

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– LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE – Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme ( non piu’ 50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia della Camera

– REFERENDUM – In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivi ma le Camere dovranno appovare una legge per delinearne le modalità di attuazione

– STATO DI GUERRA – Sarà la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo

– ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE – Il ddl abroga l’articolo 99 della Costituzione con coseguente abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province

– GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI – La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimità della Consulta sulla legge elettorale, prima della promulgazione, purche’ vi sia un ricorso motivato presentato “entro dieci giorni” dall’approvazione della legge da “almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica”. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

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